Art. 10.

      1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui alla presente legge e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria, dalla sede degli osservatori astronomici compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sono sostituite o modificate in modo da adeguarsi ai criteri della presente legge.
      2. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24

 

Pag. 11

nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
      3. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne o similari, sono schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1.000 lumen a 90o e oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.000 lumen cadauna, fino a un massimo di cinque punti luminosi, per quelle di uso temporaneo o che vengono spente normalmente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale, nonché per quelle di cui è prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria sono illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso le insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno sono spente dopo le ore 23.
      4. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1.000 lumen a 90o e oltre.
      5. Nell'illuminazione di edifici e di monumenti sono privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce rimangono di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento, parziale o totale,
 

Pag. 12

o alla diminuizione di potenza impiegata dopo le ore 24.
      6. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori indicati dal presente articolo, sono applicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.